Art. 4.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione:

          a) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici complementari, anche ai fini del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline a quelle di cui all'articolo 2, comma 2;

          b) gestisce il fondo per la ricerca nel campo della medicina complementare, istituito presso il Ministero della salute. Al fondo è assegnata, a carico delle risorse di bilancio del medesimo Ministero della salute, una dotazione annua non inferiore a 4 milioni di euro;

          c) coordina e promuove la divulgazione di tematiche mediche relative alla medicina complementare, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;

          d) adotta programmi per la valorizzazione, l'innovazione e lo studio degli indirizzi terapeutici complementari;

 

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          e) predispone la fase istruttoria per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;

          f) redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività, volto a fornire gli elementi per la programmazione degli indirizzi di ricerca e di spesa del Ministero della salute nel campo della medicina complementare.

      2. La Commissione, entro due mesi dalla sua nomina, adotta un regolamento interno per l'organizzazione della propria attività per aree tematiche omogenee.